Gestione Sicurezza Antincendio

SiGeAn – SIstema GEstione Sicurezza ANtincendio


Un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio deve essere strutturato affinché il livello di sicurezza sia sempre controllato e mantenuto elevato.

La gestione si evidenzia attraverso un  impianto documentale organizzativo e gestionale che va presentato all’organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche e che dettaglia:
– organizzazione del personale
– identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività
– controllo operativo
– gestione delle modifiche
– informazione agli ospiti
– pianificazione di emergenza
– addestramento del personale e delle squadre aziendali
– sicurezza delle squadre di soccorso
– controllo delle prestazioni
– controllo e revisione
– procedure da adottare in caso di incendio o altro evento dannoso
– manutenzione dei sistemi di protezione

Questi controlli operativi richiedono un’attività di sorveglianza “intesa come controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo”. Sorveglianza che “può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni” e che riguarda anche gli interventi di manutenzione.

 SiGeAn si occupa del controllo costante manutentivo dello stato di conformità ed efficienza :
– delle vie di esodo
– delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio
– della segnaletica
– della illuminazione di emergenza
– degli impianti tecnologici
– della ventilazione

SiGeAn é quindi un essenziale compendio operativo che fornisce informazioni on-line e consente una gestione e manutenzione dinamica ed integrata, alimentando la documentazione sulla “conservazione delle condizioni di sicurezza” che, come noto, é  affidata al titolare dell’attività.

In questo senso il certificato di prevenzione incendi (CPI), “così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato” ed assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”. 

SiGeAn

 
Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram